(Regolamento per la navigazione interna- art. 31)
                              Art. 31. 
                     (Soppressione di compagnie) 

 
  Nel  caso  di  soppressione  di  una  compagnia  si  procede   alla
liquidazione delle attivita' e  delle  passivita',  e  il  patrimonio
netto e' devoluto in parti uguali ai singoli lavoratori  in  base  al
bilancio da compilarsi e pubblicarsi con le modalita' di cui al primo
comma dell'articolo precedente.