Art. 32. (Funzionamento delle compagnie) A ogni compagnia e' preposto un console che puo' essere coadiuvato da uno o piu' vice consoli. Il console ha la rappresentanza anche giudiziale della compagnia ed e' assistito da un collegio di fiduciari, in numero non inferiore a due e non superiore a otto, in ragione di uno ogni cinquanta membri della compagnia. Il console, i vice consoli e i fiduciari sono nominati dalla autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, che li sceglie fra un numero doppio di candidati appartenenti alla compagnia e proposti dal Sindacato dei lavoratori portuali. Per l'esame della regolarita' del bilancio della compagnia il Sindacato dei lavoratori portuali nomina tre revisori. Il console, i vice consoli e i fiduciari durano in carica due anni e possono essere confermati. I revisori durano in carica tre anni e possono essere parimenti confermati. Il direttore dell'Ispettorato compartimentale, con ordinanza di costituzione o di fusione della compagnia, stabilisce le attribuzioni del console e dei vice consoli, i casi di revoca dei medesimi, le attribuzioni dei fiduciari e dei revisori, le modalita' di redazione e di approvazione del bilancio e le altre norme per il funzionamento della compagnia.