(Regolamento per la navigazione interna- art. 32)
                              Art. 32. 
                   (Funzionamento delle compagnie) 

 
  A ogni compagnia e' preposto un console che puo' essere  coadiuvato
da uno o piu' vice consoli. 
  Il console ha la rappresentanza anche giudiziale della compagnia ed
e' assistito da un collegio di fiduciari, in numero non  inferiore  a
due e non superiore a otto, in ragione di uno ogni  cinquanta  membri
della compagnia. 
  Il console, i vice  consoli  e  i  fiduciari  sono  nominati  dalla
autorita' preposta  alla  disciplina  del  lavoro  portuale,  che  li
sceglie fra un numero doppio di candidati appartenenti alla compagnia
e proposti dal Sindacato dei lavoratori portuali. 
  Per l'esame della  regolarita'  del  bilancio  della  compagnia  il
Sindacato dei lavoratori portuali nomina tre revisori. 
  Il console, i vice consoli e i fiduciari durano in carica due  anni
e possono essere confermati. 
  I revisori durano in carica tre anni  e  possono  essere  parimenti
confermati. 
  Il direttore dell'Ispettorato  compartimentale,  con  ordinanza  di
costituzione o di fusione della compagnia, stabilisce le attribuzioni
del console e dei vice consoli, i casi di  revoca  dei  medesimi,  le
attribuzioni dei fiduciari e dei revisori, le modalita' di  redazione
e di approvazione del bilancio e le altre norme per il  funzionamento
della compagnia.