Art. 37. (Esecuzione di operazioni portuali per conto proprio) Coloro che impiegano direttamente maestranze e mezzi d'opera per provvedere alle operazioni portuali per conto proprio devono ottenerne l'autorizzazione dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Lo svolgimento abituale di tale attivita' e' sottoposto al rilascio da parte dell'autorita' predetta di apposita licenza, nella quale sono stabilite le condizioni di esercizio.