(Regolamento per la navigazione interna- art. 37)
                              Art. 37. 
        (Esecuzione di operazioni portuali per conto proprio) 

 
  Coloro che impiegano direttamente maestranze e  mezzi  d'opera  per
provvedere  alle  operazioni  portuali  per  conto   proprio   devono
ottenerne l'autorizzazione dall'autorita'  preposta  alla  disciplina
del lavoro portuale. 
  Lo svolgimento abituale di tale attivita' e' sottoposto al rilascio
da parte dell'autorita' predetta di  apposita  licenza,  nella  quale
sono stabilite le condizioni di esercizio.