(Regolamento per la navigazione interna- art. 39)
                              Art. 39. 
                        (Barcaioli portuali) 

 
  I barcaioli portuali sono addetti alla condotta dei mezzi nautici a
vela o a remi di stazza lorda non superiore a  cinquanta  tonnellate,
adibiti a servizi attinenti al traffico delle merci nell'interno  del
porto o a servizio di posteggio di banchina.