(Regolamento per la navigazione interna- art. 40)
                              Art. 40. 
                 (Iscrizione dei barcaioli portuali) 

 
  Il registro dei barcaioli portuali e'  tenuto  dal  comandante  del
porto nel quale essi esercitano la loro attivita'. 
  Per l'iscrizione nel registro occorre avere effettuato tre mesi  di
navigazione e non aver superato l'eta' di cinquanta anni. 
  Il libretto di ricognizione,  conforme  al  modello  approvato  dal
Ministro per i trasporti, e' rilasciato al barcaiolo  all'atto  della
Iscrizione nel registro. 
  Alla  cancellazione  dal  registro  si  procede  per  morte  o  per
dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare la professione.