Art. 40. (Iscrizione dei barcaioli portuali) Il registro dei barcaioli portuali e' tenuto dal comandante del porto nel quale essi esercitano la loro attivita'. Per l'iscrizione nel registro occorre avere effettuato tre mesi di navigazione e non aver superato l'eta' di cinquanta anni. Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, e' rilasciato al barcaiolo all'atto della Iscrizione nel registro. Alla cancellazione dal registro si procede per morte o per dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare la professione.