(Regolamento per la navigazione interna- art. 41)
                              Art. 41. 
                             (Matricole) 

 
  Le matricole nelle quali a termini  dell'art.  132  del  Codice  e'
iscritto il  personale  navigante  della  navigazione  interna,  sono
conformi al modello approvato dal Ministro per i trasporti. 
  Per le tre categorie del personale navigante  di  cui  all'articolo
130 del Codice le matricole sono tenute separatamente. 
  Le matricole del personale navigante sono tenute dagli  Ispettorati
di porto; le matricole della terza categoria sono tenute anche  dalle
Delegazioni di approdo, dagli Uffici comunali e da quelli  consolari,
autorizzati dal Ministro per i trasporti.