Art. 41. (Matricole) Le matricole nelle quali a termini dell'art. 132 del Codice e' iscritto il personale navigante della navigazione interna, sono conformi al modello approvato dal Ministro per i trasporti. Per le tre categorie del personale navigante di cui all'articolo 130 del Codice le matricole sono tenute separatamente. Le matricole del personale navigante sono tenute dagli Ispettorati di porto; le matricole della terza categoria sono tenute anche dalle Delegazioni di approdo, dagli Uffici comunali e da quelli consolari, autorizzati dal Ministro per i trasporti.