(Regolamento per la navigazione interna- art. 49)
                              Art. 49. 
                             (Capitano) 

 
  Per  conseguire  il  titolo  di  capitano  occorrono   i   seguenti
requisiti: 
    1) essere iscritto nella prima categoria del personale navigante;
2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) essere fisicamente idoneo all'esercizio  delle  funzioni  alle
quali abilita il titolo; 
    4) non aver riportato condanna due volte per  ubriachezza  o  una
volta per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre
anni  di  reclusione,  oppure  per  furto,   truffa,   appropriazione
indebita, ricettazione, per un delitto contro la fede pubblica, salvo
che non sia intervenuta la riabilitazione; 
    5) aver compiuto gli studi dell'ordine medio; 
    6) avere effettuato  due  anni  di  navigazione  in  servizio  di
coperta; 
    7) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. 
  I sottufficiali di carriera della Marina militare in  congedo,  che
hanno tenuto il comando di nave militare per almeno un  anno,  e  che
siano in  possesso  degli  altri  requisiti  richiesti  dal  presente
articolo, possono compensare un anno e  dieci  mesi  del  periodo  di
navigazione previsto dal numero 6) con un corrispondente  periodo  di
navigazione marittima. 
  Analogamente possono conseguire il titolo di capitano gli  iscritti
fra la gente di mare di 1ยช categoria che, essendo in  possesso  degli
altri requisiti richiesti dal presente articolo,  abbiano  almeno  la
patente di padrone marittimo  e  un  anno  di  comando  di  una  nave
mercantile. 
  Il capitano puo' assumere il comando di navi addette al trasporto o
al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto  riguarda  le
navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o  a  servizi
di trasporto di persone per conto di terzi.