Art. 49. (Capitano) Per conseguire il titolo di capitano occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria del personale navigante; 2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 3) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni alle quali abilita il titolo; 4) non aver riportato condanna due volte per ubriachezza o una volta per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 5) aver compiuto gli studi dell'ordine medio; 6) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta; 7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. I sottufficiali di carriera della Marina militare in congedo, che hanno tenuto il comando di nave militare per almeno un anno, e che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, possono compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal numero 6) con un corrispondente periodo di navigazione marittima. Analogamente possono conseguire il titolo di capitano gli iscritti fra la gente di mare di 1ยช categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente articolo, abbiano almeno la patente di padrone marittimo e un anno di comando di una nave mercantile. Il capitano puo' assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.