Art. 55. (Motorista di motonavi) Per conseguire il titolo di motorista di motonavi, oltre quelli di cui ai nn. 1) a 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti: 1) aver compiuto gli studi dell'ordine elementare superiore; 2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina su motonavi. Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso speciale riconosciuto dal Ministro per i trasporti; 3) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. Il titolo di motorista di motonavi puo' essere conseguito dal personale di carriera della Marina militare in congedo, categoria motoristi navali, di grado non inferiore a capo di 3ª classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 49 e numero 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina. Analogamente il titolo predetto puo' essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che siano gia' in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di motorista navale di 1ª classe. Il motorista di motonavi puo' condurre apparati motori a combustione, interna di motonavi addette al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.