(Regolamento per la navigazione interna- art. 55)
                              Art. 55. 
                       (Motorista di motonavi) 

 
  Per conseguire il titolo di motorista di motonavi, oltre quelli  di
cui ai nn. 1) a 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti: 
    1) aver compiuto gli studi dell'ordine elementare superiore; 
    2) avere  effettuato  un  anno  di  navigazione  in  servizio  di
macchina su motonavi. Tale periodo  viene  ridotto  a  sei  mesi  per
coloro  che  abbiano  seguito  un  corso  speciale  riconosciuto  dal
Ministro per i trasporti; 
    3) avere sostenuto con  esito  favorevole  un  esame,  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. 
  Il titolo di motorista  di  motonavi  puo'  essere  conseguito  dal
personale di carriera della Marina  militare  in  congedo,  categoria
motoristi navali, di grado non inferiore a capo  di  3ª  classe  che,
oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri  1)  a  4)
dell'art. 49 e numero 1) del presente articolo, abbia almeno un  anno
di navigazione in servizio di macchina. 
  Analogamente  il  titolo  predetto  puo'  essere  conseguito  dagli
iscritti fra la gente di mare di  1ª  categoria  che  siano  gia'  in
possesso di un titolo  o  abilitazione  non  inferiore  a  quella  di
motorista navale di 1ª classe. 
  Il  motorista  di  motonavi  puo'  condurre   apparati   motori   a
combustione, interna di motonavi addette al trasporto o al rimorchio,
salvo il disposto dell'art. 58 per quanto riguarda le navi adibite  a
servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto  di
persone per conto di terzi.