Art. 57. (Fuochista abilitato) Per conseguire il titolo di fuochista abilitato, oltre quelli di cui ai nn. 1), 3) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 3) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di macchina; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. Il titolo di fuochista abilitato puo' essere conseguito dal personale della Marina militare in congedo, di grado non inferiore a sottocapo meccanico volontario, munito di abilitazione a condurre apparati motori a vapore di potenza inferiore a 150 cavalli che, oltre ad essere in possesso dei requisiti li cui ai numeri 1) a 4) dell'art. 419 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina. Analogamente il titolo predetto puo' essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di la categoria che siano gia' in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di fuochista autorizzato. Il fuochista abilitato puo' condurre macchine, della potenza non superiore a cento cavalli vapore, di piroscafi addetti al trasporto di merci o al rimorchio e di piroscafi addetti al trasporto di viaggiatori, salvo il disposto dell'art. 58 per le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio, o a servizi di trasporto di persone per conte di terzi.