(Regolamento per la navigazione interna- art. 57)
                              Art. 57. 
                        (Fuochista abilitato) 

 
  Per conseguire il titolo di fuochista abilitato,  oltre  quelli  di
cui ai nn. 1), 3) e 4) dell'art. 49, occorrono i seguenti requisiti: 
    1) avere compiuto i diciotto anni di eta'; 
    2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 
    3) avere effettuato  due  anni  di  navigazione  in  servizio  di
macchina; 
    4) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. 
  Il  titolo  di  fuochista  abilitato  puo'  essere  conseguito  dal
personale della Marina militare in congedo, di grado non inferiore  a
sottocapo meccanico volontario, munito  di  abilitazione  a  condurre
apparati motori a vapore di potenza  inferiore  a  150  cavalli  che,
oltre ad essere in possesso dei requisiti li cui ai numeri  1)  a  4)
dell'art. 419 e n. 1) del presente articolo, abbia almeno un anno  di
navigazione in servizio di macchina. 
  Analogamente  il  titolo  predetto  puo'  essere  conseguito  dagli
iscritti fra la gente di mare di  la  categoria  che  siano  gia'  in
possesso di un titolo  o  abilitazione  non  inferiore  a  quella  di
fuochista autorizzato. 
  Il fuochista abilitato puo' condurre macchine,  della  potenza  non
superiore a cento cavalli vapore, di piroscafi addetti  al  trasporto
di merci o al rimorchio  e  di  piroscafi  addetti  al  trasporto  di
viaggiatori, salvo il disposto dell'art. 58 per  le  navi  adibite  a
servizi pubblici di linea o di rimorchio, o a servizi di trasporto di
persone per conte di terzi.