(Regolamento per la navigazione interna- art. 65)
                              Art. 65. 
          (Societa' autorizzate a possedere navi italiane) 

 
  Agli  effetti  dell'art.  143,  secondo  comma,  del   Codice,   la
prevalenza  degli  interessi  nazionali  nel  capitale   sociale   si
considera  sussistente  nelle  societa'  in   nome   collettivo,   in
accomandita semplice e a responsabilita' limitata  le  cui  quote  di
partecipazione  sono  per  tre  quarti  in  proprieta'  di  cittadini
italiani, e nelle societa' per azioni le cui  azioni  sono  intestate
per tre quarti a cittadini italiani. 
  La  prevalenza  degli   interessi   nazionali   negli   organi   di
amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti,  nelle
societa' in nome collettivo e a responsabilita'  limitata  quando  la
maggioranza dei  soci  sono  cittadini  italiani  nelle  societa'  in
accomandita semplice quando cittadini italiani  sono  la  maggioranza
degli  accomandatari,  e  nelle  societa'  per  azioni  quando   sono
cittadini italiani la maggioranza degli amministratori,  tra  cui  il
presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci  e
i direttori generali.