Art. 65. (Societa' autorizzate a possedere navi italiane) Agli effetti dell'art. 143, secondo comma, del Codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilita' limitata le cui quote di partecipazione sono per tre quarti in proprieta' di cittadini italiani, e nelle societa' per azioni le cui azioni sono intestate per tre quarti a cittadini italiani. La prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle societa' in nome collettivo e a responsabilita' limitata quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani nelle societa' in accomandita semplice quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari, e nelle societa' per azioni quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.