(Regolamento per la navigazione interna- art. 67)
                              Art. 67. 
              (Registri delle navi e dei galleggianti) 

 
  I registri d'iscrizione delle navi e dei galleggianti  sono  tenuti
dagli Ispettorati di  porto,  salvo  quelli  dei  motoscafi  e  delle
imbarcazioni con motore amovibile che sono tenuti  dagli  Ispettorati
compartimentali. 
  Gli Ispettorati di porto tengono  inoltre  copia  dei  registri  di
iscrizione dei motoscafi e delle imbarcazioni  con  motore  amovibile
esistenti presso gli Ispettorati compartimentali da cui dipendono. 
  Le   Delegazioni   di   approdo    possono    essere    autorizzate
dall'ispettorato compartimentale a  tenere  i  registri  d'iscrizione
delle navi a vela o a remi e dei galleggianti, non  muniti  di  mezzi
meccanici di stazza non superiore a tre tonnellate. 
  I registri sono conformi ai modelli approvati dal  Ministro  per  i
trasporti e sono corredati da rubriche.