Art. 68. (Licenza delle navi e dei galleggianti) La licenza delle navi e dei galleggianti e' conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti. Sulla licenza, oltre alle indicazioni stabilite dall'art. 153 del Codice, sono riportate le seguenti annotazioni: 1) la data di armamento e quella del disarmo; 2) il nome dell'armatore, ove questi sia diverso dal proprietario; 3) il porto di attracco normale; 4) gli estremi della concessione o dell'autorizzazione al trasporto o al rimorchio; 5) il nome del rappresentante dell'armatore designato ai sensi dell'art. 267 del Codice; 6) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione del titolo professionale e della qualifica. Nella licenza delle navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate si annotano inoltre: 7) i contratti di assicurazione della nave; 8) le visite dell'Ispettorato compartimentale o del Registro italiano navale per l'accertamento della navigabilita'; 9) il pagamento delle tasse e degli altri diritti; 10) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.