(Regolamento per la navigazione interna- art. 68)
                              Art. 68. 
               (Licenza delle navi e dei galleggianti) 

 
  La licenza delle navi e dei galleggianti  e'  conforme  al  modello
approvato dal Ministro per i trasporti. 
  Sulla licenza, oltre alle indicazioni stabilite dall'art.  153  del
Codice, sono riportate le seguenti annotazioni: 
    1) la data di armamento e quella del disarmo; 
    2)  il  nome  dell'armatore,   ove   questi   sia   diverso   dal
proprietario; 
    3) il porto di attracco normale; 
    4)  gli  estremi  della  concessione  o  dell'autorizzazione   al
trasporto o al rimorchio; 
    5) il nome del rappresentante dell'armatore  designato  ai  sensi
dell'art. 267 del Codice; 
    6) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con  l'elenco
delle persone componenti  l'equipaggio  stesso  e  l'indicazione  del
titolo professionale e della qualifica. 
  Nella licenza delle navi di stazza lorda superiore alle venticinque
tonnellate si annotano inoltre: 
    7) i contratti di assicurazione della nave; 
    8) le visite  dell'Ispettorato  compartimentale  o  del  Registro
italiano navale per l'accertamento della navigabilita'; 
    9) il pagamento delle tasse e degli altri diritti; 
    10) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.