(Regolamento per la navigazione interna- art. 71)
                              Art. 71. 
        (Commissione per le riparazioni e per le demolizioni) 

 
  La Commissione prevista dall'art. 161 del Codice e' composta da due
funzionari tecnici dell'Ispettorato  compartimentale,  designati  dal
direttore   dell'Ispettorato   medesimo,   e   da   un    funzionario
dell'ispettorato di porto. 
  Il giudizio della Commissione deve constare da processo verbale. 
  Le spese per il funzionamento della Commissione sono a  carico  dei
proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.