Art. 71. (Commissione per le riparazioni e per le demolizioni) La Commissione prevista dall'art. 161 del Codice e' composta da due funzionari tecnici dell'Ispettorato compartimentale, designati dal direttore dell'Ispettorato medesimo, e da un funzionario dell'ispettorato di porto. Il giudizio della Commissione deve constare da processo verbale. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.