Art. 72. (Obbligo del certificato di classe, di navigabilita' o d'idoneita) Salvo il disposto dell'articolo seguente, le navi che imprendono la navigazione, oltre che della licenza, devono essere provviste dei seguenti documenti, in corso di validita': a) certificato di classe, rilasciato dal Registro italiano navale, se sono navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette a servizi pubblici di linea per trasporto di persone; b) certificato di navigabilita' rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a propulsione meccanica non comprese tra quelle di cui alla lettera a). Quando la propulsione e' a vapore la nave deve essere provvista anche del certificato d'idoneita' della caldaia, rilasciato dall'Ispettorato compartimentale; c) certificato d'idoneita' rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a vela, a remi o senza mezzi di propulsione propria, di stazza lorda superiore alle, venticinque tonnellate non comprese fra quelle di cui alla lettera a, ovvero di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate adibite a servizio pubblico di posteggio da banchina o di noleggio.