(Regolamento per la navigazione interna- art. 72)
                              Art. 72. 
 (Obbligo del certificato di classe, di navigabilita' o d'idoneita) 

 
  Salvo il disposto dell'articolo seguente, le navi che imprendono la
navigazione, oltre che della licenza,  devono  essere  provviste  dei
seguenti documenti, in corso di validita': 
    a)  certificato  di  classe,  rilasciato  dal  Registro  italiano
navale, se sono navi  di  stazza  lorda  superiore  alle  venticinque
tonnellate addette a servizi  pubblici  di  linea  per  trasporto  di
persone; 
    b)  certificato  di  navigabilita'  rilasciato   dall'Ispettorato
compartimentale, se sono navi a propulsione  meccanica  non  comprese
tra quelle di cui alla lettera a). Quando la propulsione e' a  vapore
la nave deve essere provvista anche del certificato d'idoneita' della
caldaia, rilasciato dall'Ispettorato compartimentale; 
    c)   certificato    d'idoneita'    rilasciato    dall'Ispettorato
compartimentale, se sono navi  a  vela,  a  remi  o  senza  mezzi  di
propulsione propria, di  stazza  lorda  superiore  alle,  venticinque
tonnellate non comprese fra quelle di cui alla lettera a,  ovvero  di
stazza  lorda  non  superiore  a  venticinque  tonnellate  adibite  a
servizio pubblico di posteggio da banchina o di noleggio.