Art. 77. (Convalida dei certificati) I certificati di classe, di navigabilita' e di idoneita' sono soggetti a convalido periodiche a seguito di visite eseguito dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale. I certificati suddetti sono altresi' sottoposti a convalida occasionale alla quale il Registro o l'Ispettorato compartimentale provvedono quando la nave o il galleggiante abbia riportato avarie che ne compromettano l'idoneita' alla navigazione o la galleggiabilita'. Il comandante della nave o del galleggiante deve informare l'Ispettorato di porto delle avarie di cui al comma precedente. L'Ispettorato compartimentale puo' ordinare in qualunque momento l'ispezione di una nave o di un galleggiante allo scopo di accertare il permanere delle condizioni di navigabilita'. Il Ministro per i trasporti ha la facolta' di ordinare che a mezzo degli Ispettorati compartimentali siano eseguite visite periodiche ed ispezioni ai motoscafi e alle imbarcazioni con motore amovibile.