(Regolamento per la navigazione interna- art. 77)
                              Art. 77. 
                     (Convalida dei certificati) 

 
  I certificati di classe,  di  navigabilita'  e  di  idoneita'  sono
soggetti a convalido periodiche a  seguito  di  visite  eseguito  dal
Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale. 
  I  certificati  suddetti  sono  altresi'  sottoposti  a   convalida
occasionale alla quale il Registro  o  l'Ispettorato  compartimentale
provvedono quando la nave o il galleggiante  abbia  riportato  avarie
che   ne   compromettano   l'idoneita'   alla   navigazione   o    la
galleggiabilita'. 
  Il  comandante  della  nave  o  del  galleggiante  deve   informare
l'Ispettorato di porto delle avarie di cui al comma precedente. 
  L'Ispettorato compartimentale puo' ordinare  in  qualunque  momento
l'ispezione di una nave o di un galleggiante allo scopo di  accertare
il permanere delle condizioni di navigabilita'. 
  Il Ministro per i trasporti ha la facolta' di ordinare che a  mezzo
degli Ispettorati compartimentali siano eseguite visite periodiche ed
ispezioni ai motoscafi e alle imbarcazioni con motore amovibile.