(Regolamento per la navigazione interna- art. 78)
                              Art. 78. 
       (Norme per l'esecuzione delle visite e delle ispezioni) 

 
  Fermo il disposto del primo comma dell'art. 166 del Codice relativo
alle visite e ispezioni alle navi per le quali  sia  obbligatoria  la
classificazione,  all'accertamento  e  al   controllo   delle   altre
condizioni previste dall'art. 164 del Codice medesimo si  provvede  a
norma di leggi e di regolamenti speciali.