Art. 78. (Norme per l'esecuzione delle visite e delle ispezioni) Fermo il disposto del primo comma dell'art. 166 del Codice relativo alle visite e ispezioni alle navi per le quali sia obbligatoria la classificazione, all'accertamento e al controllo delle altre condizioni previste dall'art. 164 del Codice medesimo si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.