Art. 82. (Registro di carico) Le navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette al trasporto di merci devono essere provviste di uni registro di carico, sul quale sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l'indicazione del numero dei colli, della data e del luogo di caricazione e del luogo di destinazione, nonche' gli altri dati eventualmente prescritti.