(Regolamento per la navigazione interna- art. 82)
                              Art. 82. 
                        (Registro di carico) 

 
  Le navi di  stazza  lorda  superiore  alle  venticinque  tonnellate
addette al trasporto di merci devono essere provviste di uni registro
di carico, sul quale sono annotati gli imbarchi e gli  sbarchi  delle
merci, con l'indicazione del numero dei colli, della data e del luogo
di caricazione e del luogo di destinazione, nonche'  gli  altri  dati
eventualmente prescritti.