Art. 83. (Inventario di bordo) Le navi di stazza lorda superiore alle cento tonnellate se adibite ai trasporto di merci e alle venticinque tonnellate se adibite al trasporto di persone devono essere provviste dell'inventario di bordo. Degli oggetti di corrado e degli attrezzi di rispetto presenti a bordo, devono essere indicati nell'inventario, in ogni caso, quelli prescritti da disposizioni regolamentari o dall'Ispettorato compartimentale. L'inventario deve essere sottoscritto al comandante della nave cotrofirmato dai tecnici incaricati della visita della nave e vistato dal comandante del porto o dall'autorita' consolare.