(Regolamento per la navigazione interna- art. 83)
                              Art. 83. 
                        (Inventario di bordo) 

 
  Le navi di stazza lorda superiore alle cento tonnellate se  adibite
ai trasporto di merci e alle venticinque  tonnellate  se  adibite  al
trasporto di  persone  devono  essere  provviste  dell'inventario  di
bordo. 
  Degli oggetti di corrado e degli attrezzi di  rispetto  presenti  a
bordo, devono essere indicati nell'inventario, in ogni  caso,  quelli
prescritti   da   disposizioni   regolamentari   o   dall'Ispettorato
compartimentale. 
  L'inventario deve essere  sottoscritto  al  comandante  della  nave
cotrofirmato dai tecnici incaricati della visita della nave e vistato
dal comandante del porto o dall'autorita' consolare.