(Regolamento per la navigazione interna- art. 84)
                              Art. 84. 
                   (Partenza e arrivo dette navi) 

 
  Presso ogni Ufficio di porto della navigazione interna e' tenuto un
registro, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti,
sul quale sono annoiati i dati relativi alla partenza e all'arrivo di
ciascuna nave.