(Regolamento per la navigazione interna- art. 87)
                              Art. 87. 
                  (Rifiuto d'imbarco di passeggeri) 

 
  Il comandante della  nave  deve  rifiutarsi  di  ricevere  a  bordo
persone affette o sospette delle malattie indicate dall'art. 192  del
Codice quando non sono munite dell'autorizzazione di cui all'articolo
stesso. Se egli e' informato soltanto dopo la partenza della presenza
a bordo di tali infermi,  deve  isolarli  sbarcarli  al  piu'  vicino
scalo, avvertendone il medico  provinciale.  In  questo  caso  devono
essere prese sulla nave le misure sanitarie opportune. 
  Il comandante della nave adibita a servizio pubblico di linea  puo'
rifiutarsi di ricevere a bordo o puo' sbarcare i  passeggeri  che  si
comportino in modo sconveniente.