Art. 87. (Rifiuto d'imbarco di passeggeri) Il comandante della nave deve rifiutarsi di ricevere a bordo persone affette o sospette delle malattie indicate dall'art. 192 del Codice quando non sono munite dell'autorizzazione di cui all'articolo stesso. Se egli e' informato soltanto dopo la partenza della presenza a bordo di tali infermi, deve isolarli sbarcarli al piu' vicino scalo, avvertendone il medico provinciale. In questo caso devono essere prese sulla nave le misure sanitarie opportune. Il comandante della nave adibita a servizio pubblico di linea puo' rifiutarsi di ricevere a bordo o puo' sbarcare i passeggeri che si comportino in modo sconveniente.