Art. 88. (Carico della nave) E' vietato di caricare merci e di imbarcare passeggeri in quantita' ed in numero superiore a quello autorizzato. Sulle navi che trasportano persone non possono essere caricate merci vietate o pericolose, salvo le eccezioni previste a leggi e da regolamenti. Le navi devono portare, esternamente allo scafo, sulle estremita' di prua e di poppa da ambo i lati, le scale di immersione incise in decimetri a partire dalla sottochiglia o dal sottofondo. Per quelle di costruzione tipo burchio o consimile, le scale anzidette vanno segnate esternamente allo scafo in corrispondenza delle paratie estreme di prua e di poppa, che imitano la stiva e le stive da carico.