(Regolamento per la navigazione interna- art. 88)
                              Art. 88. 
                         (Carico della nave) 

 
  E' vietato di caricare merci e di imbarcare passeggeri in quantita'
ed in numero superiore a quello autorizzato. 
  Sulle navi che trasportano  persone  non  possono  essere  caricate
merci vietate o pericolose, salvo le eccezioni previste a leggi e  da
regolamenti. 
  Le navi devono portare, esternamente allo scafo,  sulle  estremita'
di prua e di poppa da ambo i lati, le scale di immersione  incise  in
decimetri a partire dalla sottochiglia o dal sottofondo. 
  Per quelle di  costruzione  tipo  burchio  o  consimile,  le  scale
anzidette vanno segnate esternamente  allo  scafo  in  corrispondenza
delle paratie estreme di prua e di poppa, che imitano la stiva  e  le
stive da carico.