(Regolamento per la navigazione interna- art. 89)
                              Art. 89. 
               (Divieto di ostacolare la navigazione) 

 
  E' fatto divieto di arrecare comunque impedimento alla navigazione. 
  E' vietato lo stendimento delle reti da pesca sulla rotta abituale 
  delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimita' dei 
  pontili,  salvo  che  si  tratti  di   piccole   reti   rapidamente
rimovibili. 
  E' vietato gettare dalle navi materiali in prossimita' delle rive e
negli altri luoghi indicati dall'autorita' della navigazione  interna
nei limiti delle zone portuali. 
  Lo stesso divieto deve essere  osservato,  oltre  i  detti  limiti,
lungo i canali ed i fiumi, all'infuori delle localita' consentite dal
competente Ufficio del genio civile.