Art. 89. (Divieto di ostacolare la navigazione) E' fatto divieto di arrecare comunque impedimento alla navigazione. E' vietato lo stendimento delle reti da pesca sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimita' dei pontili, salvo che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili. E' vietato gettare dalle navi materiali in prossimita' delle rive e negli altri luoghi indicati dall'autorita' della navigazione interna nei limiti delle zone portuali. Lo stesso divieto deve essere osservato, oltre i detti limiti, lungo i canali ed i fiumi, all'infuori delle localita' consentite dal competente Ufficio del genio civile.