Art. 9. (Cauzione) Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare e' determinato in relazione al contenuto e all'entita' della concessione. Per le concessioni con licenza il capo dell'Ispettorato di porto puo' richiedere il versamento, presso la cassa dell'ispettorato di porto, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.