(Regolamento per la navigazione interna- art. 9)
                               Art. 9. 
                             (Cauzione) 

 
  Il  concessionario  deve  garantire  l'osservanza  degli   obblighi
assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare
e'  determinato  in  relazione  al  contenuto  e  all'entita'   della
concessione. 
  Per le concessioni con licenza il capo  dell'Ispettorato  di  porto
puo' richiedere il versamento, presso la  cassa  dell'ispettorato  di
porto, di un congruo deposito a garanzia  degli  obblighi  risultanti
dalla licenza.