Art. 92. (Norme speciali per singoli fiumi e canali) Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per i lavori pubblici, puo' regolare relativamente a singoli fiumi e canali, l'incrocio delle navi, le manovre da attuarsi per le rotte convergenti, il passaggio attraverso le conche e sotto i ponti apribili e le precedenze per il passaggio stesso. Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per i lavori pubblici, puo' stabilire inoltre, per i singoli fiumi e canali, la velocita' massima di marcia, la sagoma delle, navi e del carico, il numero massimo degli elementi rimorchiati, la lunghezza massima del convoglio rimorchiato la distanza fra il rimorchiatore e il primo degli elementi rimorchiati e fra l'uno e l'altro di questi, e le altre prescrizioni dirette, a garantire la sicurezza e la buona conservazione di dette vie navigabili, delle sponde e delle opere speciali esistenti.