(Regolamento per la navigazione interna- art. 92)
                              Art. 92. 
             (Norme speciali per singoli fiumi e canali) 

 
  Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello  per  i  lavori
pubblici, puo' regolare  relativamente  a  singoli  fiumi  e  canali,
l'incrocio  delle  navi,  le  manovre  da  attuarsi  per   le   rotte
convergenti, il passaggio  attraverso  le  conche  e  sotto  i  ponti
apribili e le precedenze per il passaggio stesso. 
  Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello  per  i  lavori
pubblici, puo' stabilire inoltre, per i singoli fiumi  e  canali,  la
velocita' massima di marcia, la sagoma delle, navi e del  carico,  il
numero massimo degli elementi rimorchiati, la lunghezza  massima  del
convoglio rimorchiato la distanza fra il  rimorchiatore  e  il  primo
degli elementi rimorchiati e fra l'uno e  l'altro  di  questi,  e  le
altre prescrizioni dirette, a  garantire  la  sicurezza  e  la  buona
conservazione di dette vie navigabili, delle  sponde  e  delle  opere
speciali esistenti.