Art. 93. (Prescrizioni del Ministero dei lavori pubblici) Nella navigazione lungo i fiumi e i canali devono essere osservate le prescrizioni stabilite dagli uffici del Ministero dei lavori pubblici per la conservazione e l'uso delle vie navigabili e delle opere accessorie. Devono essere altresi' osservate le prescrizioni di carattere contingente stabilito dagli uffici predetti in dipendenza di situazioni anormali delle acque o di lavori in corso di esecuzione.