(Regolamento per la navigazione interna- art. 93)
                              Art. 93. 
          (Prescrizioni del Ministero dei lavori pubblici) 

 
  Nella navigazione lungo i fiumi e i canali devono essere  osservate
le prescrizioni stabilite  dagli  uffici  del  Ministero  dei  lavori
pubblici per la conservazione e l'uso delle vie  navigabili  e  delle
opere accessorie. Devono essere altresi' osservate le prescrizioni di
carattere contingente stabilito dagli uffici predetti  in  dipendenza
di  situazioni  anormali  delle  acque  o  di  lavori  in  corso   di
esecuzione.