Art. 94. (Direzione della navigazione in convoglio) Nella navigazione in convoglio, quando i rimorchiatori sono due o piu', la direzione della rotta e della navigazione, se gli interessati non dispongono diversamente, e' affidata al comandante del rimorchiatore di testa. In tal caso l'altro rimorchiatore o gli altri rimorchiatori del convoglio sono considerati, agli effetti degli articoli 103 e seguenti del Codice, come elementi rimorchiati.