Art. 95. (Facolta' del capo convoglio) Il comandante della nave, al quale e' affidata la direzione della rotta e della navigazione, e' considerato capo convoglio. Il capo convoglio puo' escludere dal convoglio le navi i cui comandanti rifiutino di eseguire gli ordini da lui dati. I comandanti delle navi che fanno parte del convoglio, anche in mancanza di particolari ordini del capo convoglio, devono prendere tutte le precauzioni necessarie per la regolarita' della navigazione.