(Regolamento per la navigazione interna- art. 95)
                              Art. 95. 
                    (Facolta' del capo convoglio) 

 
  Il comandante della nave, al quale e' affidata la  direzione  della
rotta e della navigazione, e' considerato capo convoglio. 
  Il capo convoglio puo'  escludere  dal  convoglio  le  navi  i  cui
comandanti rifiutino di eseguire gli ordini da lui dati. 
  I comandanti delle navi che fanno parte  del  convoglio,  anche  in
mancanza di particolari ordini del capo  convoglio,  devono  prendere
tutte le precauzioni necessarie per la regolarita' della navigazione.