(Regolamento per la navigazione interna- art. 96)
                              Art. 96. 
              (Abilitazioni al comando di navi a vela) 

 
  Per ottenere l'abilitazione di cui al primo comma dell'articolo 213
del Codice, i proprietari di navi da diporto a vela di  stazza  lorda
non superiore alle cinquanta tonnellate devono  sostenere  con  esito
favorevole un esame pratico. 
  L'esame e' sostenuto presso l'Ispettorato di porto,  nel  quale  la
nave e' iscritta, avanti a una commissione. 
  La composizione della commissione e i programmi  degli  esami  sono
stabiliti con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
del Ministro per i trasporti.