Art. 96. (Abilitazioni al comando di navi a vela) Per ottenere l'abilitazione di cui al primo comma dell'articolo 213 del Codice, i proprietari di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate devono sostenere con esito favorevole un esame pratico. L'esame e' sostenuto presso l'Ispettorato di porto, nel quale la nave e' iscritta, avanti a una commissione. La composizione della commissione e i programmi degli esami sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.