(Regolamento per la navigazione interna- art. 98)
                              Art. 98. 
(Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni) 

 
  Le navi da diporto a vela di stazza lorda non  superiore  alle  tre
tonnellate possono essere  comandate  senza  alcuna  abilitazione,  a
norma del quarto comma dell'art. 213 del Codice, anche da coloro  che
non sono proprietari delle navi stesse e anche  quando  le  navi  non
sono di proprieta' di associazioni nautiche. 
  Per navi da diporto, agli effetti del precedente comma e  dell'art.
215 del Codice, s'intendono anche le navi destinate al  noleggio  per
diporto. 
  Le piccole imbarcazioni a remi destinate a manifestazioni  sportive
o  a  diporto  dei  bagnanti,  comunemente  denominate  iole,  canoe,
pattini, sandolini, mosconi e simili, sono esenti dall'obbligo  della
licenza.