Ai prefetti della Repubblica
                                  l  Commissario  del  Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al  Commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    Presidente    della    giunta
                                  regionale  della  Valle  d'Aosta  -
                                  Servizi di prefettura

Circolare   MIAITSE   numero   134/03   Prot.   200304863   fascicolo
15600/12488.

  In  vista  della  consultazione  per la elezione dei rappresentanti
dell'Italia  al  Parlamento  europeo,  che  si  svolgera' domenica 13
giugno  2004, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dettate
in  materia  dal  decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in
legge,  con  modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 1994, n.
483, modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128.
  Con  il  suddetto  provvedimento  normativo  e'  stata  recepita la
direttiva  comunitaria  n.  93/109/CE del 6 dicembre 1993 che prevede
l'elettorato  attivo  e  passivo alle elezioni del Parlamento europeo
per  i  cittadini  dell'Unione europea in uno Stato membro di cui non
hanno la cittadinanza.
  Com'e'  noto il principio che sottende la direttiva e' quello della
«Cittadinanza  dell'Unione»  che  rappresenta  uno  dei  cardini  del
trattato  di  Maastricht;  la  direttiva  suddetta  realizza la prima
tappa:  il  cittadino  dell'Unione  esprime il suo voto «Europeo» nel
Paese in cui vive ed opera per realizzare nella sostanza il principio
di integrazione.
  Pertanto  i  cittadini  dell'Unione  residenti  in Italia, compresi
quelli  dei  dieci  Stati  candidati  all'adesione  (Repubblica Ceca,
Estonia,   Cipro,   Lettonia,  Lituania,  Ungheria,  Malta,  Polonia,
Slovenia,  Slovacchia), per poter esercitare il diritto di voto per i
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo devono presentare al
sindaco   del  comune  di  residenza,  entro  il  novantesimo  giorno
anteriore  a  quello della votazione, e cioe' entro il 15 marzo 2004,
domanda  di iscrizione nell'apposita lista aggiunta, istituita presso
lo stesso comune.
  Si  trasmette, al riguardo, uno schema di domanda che dovra' essere
opportunamente utilizzato allo scopo (allegato A).
  Tale  schema  e'  disponibile  anche  sul  sito  internet di questo
Ministero all'indirizzo: http://cedweb. mininterno.it:8886.
  Giova  inoltre rammentare che l'art. 15 della legge 24 aprile 1998,
n.  128,  ha  abrogato  alcune disposizioni contenute nell'art. 2 del
decreto-legge  24  giugno  1994,  n.  408, in materia di modalita' di
esercizio  del  diritto  di  voto  da  parte  dei cittadini dell'U.E.
residenti  in  Italia. Conseguentemente, con riferimento al contenuto
ed  ai requisiti della domanda di iscrizione nelle liste aggiunte, si
precisa  che  la dichiarazione di possesso della capacita' elettorale
nello   Stato  di  origine  non  deve  essere  comprovata  da  alcuna
attestazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente; inoltre,
la  dichiarazione  di assenza di provvedimenti giudiziari che possano
comportare  la  perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino
dell'Unione  con  esclusivo  riferimento  alle  cause che limitano la
capacita' elettorale nello Stato di origine.
  Comunque,  anche se la succitata legge comunitaria (n. 128/1998) ha
soppresso  l'obbligo  -  sempre  per  il  cittadino  dell'U.E.  -  di
dichiarare  l'assenza  di provvedimenti giudiziari che comportino, in
Italia, la perdita dell'elettorato attivo, il comune di residenza e',
in ogni caso, tenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge
n.   408/1994,   a  verificare  tale  requisito  mediante  tempestiva
istruttoria presso gli uffici del casellario giudiziale.
  Si  rammenta  che i cittadini dell'Unione che risultano attualmente
gia'  iscritti  nella  lista  aggiunta  in occasione delle precedenti
elezioni  europee  del  1999  e che non sono stati cancellati possono
esercitare il diritto di voto nel nostro Paese senza dover presentare
una nuova istanza.
  Premesso  quanto  sopra,  si  pregano le SS.LL. di sensibilizzare i
sindaci  dei  comuni  della rispettiva provincia affinche' promuovano
ogni opportuna iniziativa, a livello locale, al fine di pubblicizzare
al  massimo  la  facolta'  per i cittadini comunitari di votare per i
rappresentanti  italiani  al  Parlamento  europeo fornendo, altresi',
ogni   informazione   utile   sulle   modalita'   di  compilazione  e
presentazione dell'istanza stessa.
  Al  riguardo, si trasmette una bozza di manifesto, tradotto in piu'
lingue, cui potranno ispirarsi i comuni (allegato B).
  Per  aderire  ad  analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri
dalla   commissione   delle   Comunita'  europee,  sarebbe,  inoltre,
opportuno  che  i  comuni  utilizzassero  anche un sistema di lettere
personali  dirette,  inviate  per  posta agli elettori comunitari che
risiedono sul proprio territorio.
    Roma, 30 dicembre 2003

                                             Il direttore centrale
                                             dei servizi elettorali
                                                     Riccio