IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite  annualmente  stabilito,  anche attraverso
l'emissione  di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;
  Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto
rientra  nel  limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, a
norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i propri decreti in data 22 aprile, 22 maggio, 20 giugno, 29
luglio, 24 settembre e 27 ottobre 2003, con i quali e' stata disposta
l'emissione   delle  prime  dodici  tranches  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto
2013;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una tredicesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526, e' disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni
del  Tesoro  poliennali  4,25%,  con  godimento  1° febbraio  2003  e
scadenza  1° agosto  2013, fino all'importo massimo di nominali 2.500
milioni  di  euro, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003,
citato  nelle  premesse, recante l'emissione delle prime due tranches
dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 aprile 2003.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca centrale europea e su di essi, come
previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 22 aprile
2003,  citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di
«coupon stripping».
  La  prima  cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.