Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle
modalita'   indicate   negli   articoli 6  e  7  del  citato  decreto
ministeriale   del  22 aprile  2003,  entro  le  ore  11  del  giorno
30 dicembre 2003.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 aprile 2003.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
  Ai  soli  fini  della determinazione del «prezzo di esclusione», di
cui  all'art.  9  del  medesimo  provvedimento,  non vengono prese in
considerazione  le  offerte  presentate a prezzi superiori al «prezzo
massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo  piu'  elevato,  costituiscono  la  seconda meta' dell'importo
nominale   in   emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore
all'offerta  si  determina  il prezzo medio ponderato delle richieste
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono
la seconda meta' dell'importo domandato;
    b) si  individua  il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due
punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).