Art. 5.
  Gli  oneri  per  interessi  relativi  agli  anni  dal 2004 al 2013,
nonche'  l'onere  per  il  rimborso  del  capitale  relativo all'anno
finanziario  2013,  faranno  carico ai capitoli che verranno iscritti
nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente,
ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita'
previsionale  di base 3.39.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5
del  citato  decreto  del  29 luglio  2002,  sara'  scritturato dalle
sezioni  di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  finanziario  2004,
corrispondente al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5)
dello stato di previsione per l'anno in corso.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio  presso  il  Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 2003
                                                Il Ministro: Tremonti