Art. 2.
  Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 2, del testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali approvato con il decreto
legislativo  18 agosto  2000, n. 267, e successive modificazioni, cui
fa  carico  l'onere della certificazione, sono individuati applicando
le   disposizioni   di  cui  all'apposito  decreto  ministeriale,  di
determinazione   dei  parametri  di  individuazione  delle  gravi  ed
incontrovertibili condizioni di squilibrio e delle connesse modalita'
certificative, in corso di adozione.
  Gli  enti  locali  di  cui  all'art. 243, comma 6, del citato testo
unico sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo
dei  servizi  nel caso in cui tale status permanga alle date indicate
al successivo art. 3.
  Gli  enti  locali  di  cui  all'art. 243, comma 7, del citato testo
unico,  che  hanno  deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla
presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata
del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.