Art. 2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, cui fa carico l'onere della certificazione, sono individuati applicando le disposizioni di cui all'apposito decreto ministeriale, di determinazione dei parametri di individuazione delle gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio e delle connesse modalita' certificative, in corso di adozione. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato testo unico sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui tale status permanga alle date indicate al successivo art. 3. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, del citato testo unico, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.