Art. 3.
  I  certificati  devono  essere  trasmessi,  anche  se  totalmente o
parzialmente  negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2004
per  la  certificazione relativa all'anno 2003, del 31 marzo 2005 per
la  certificazione  relativa  all'anno 2004, del 31 marzo 2006 per la
certificazione   relativa   all'anno   2005,  alle  Prefetture-Uffici
territoriali  del  Governo  competenti  per territorio. I certificati
sono  compilati  e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni
dei  relativi  modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. Essi
devono  essere  redatti  esclusivamente  a  macchina,  negli appositi
spazi,  senza  correzioni,  abrasioni  o  aggiunte  non previste, sul
modello,  relativo  allo  specifico  tipo di ente, di formato cm. 21x
29,7  riprodotto  fotostaticamente oppure stampato, anche in bianco e
nero,  dai modelli allegati al presente decreto, da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e nelle pagine Internet
del sito di questo Ministero.
  Le   Prefetture-Uffici   territoriali  del  Governo  verificano  il
rispetto della perentorieta' del predetto termine.