Art. 3. I certificati devono essere trasmessi, anche se totalmente o parzialmente negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2004 per la certificazione relativa all'anno 2003, del 31 marzo 2005 per la certificazione relativa all'anno 2004, del 31 marzo 2006 per la certificazione relativa all'anno 2005, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio. I certificati sono compilati e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. Essi devono essere redatti esclusivamente a macchina, negli appositi spazi, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste, sul modello, relativo allo specifico tipo di ente, di formato cm. 21x 29,7 riprodotto fotostaticamente oppure stampato, anche in bianco e nero, dai modelli allegati al presente decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nelle pagine Internet del sito di questo Ministero. Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorieta' del predetto termine.