Art.6.
  Le   certificazioni   che   risultino  incomplete,  non  consentono
l'assolvimento  dell'obbligo  di  certificazione di cui all'art. 243,
comma 2, del citato testo unico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 2003
                                                  Il Ministro: Pisanu