Art. 2.
  Le   gestioni   fuori   bilancio   per   le   quali  permangono  le
caratteristiche proprie dei fondi di rotazione sono le seguenti:
    fondo  di  rotazione  per  la concessione di crediti agevolati ai
Paesi  in  via  di sviluppo e di crediti alle imprese italiane per la
promozione  di  imprese  miste nei Paesi in via di sviluppo (legge n.
227/1977, art. 26; legge n. 49/1987, art. 7);
    fondo di rotazione crediti finanziari destinati alla cooperazione
economica  e  monetaria  in  campo internazionale (legge n. 227/1977,
art. 26; legge n. 49/1987, art. 6);
    fondo  di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti
a  tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione
commerciale  in  Paesi  diversi dall'Unione europea ed a fronte delle
spese   sostenute   per   la  partecipazione  a  gare  internazionali
(decreto-legge  n. 251/1981 convertito in legge n. 394/1981 (art. 2);
decreto legislativo n. 143/1998, art. 22, comma 5);
    fondo   per   le  agevolazioni  dei  crediti  all'esportazione  e
investimenti  all'estero (legge n. 295/73; legge n. 227/1977; decreto
legislativo n. 143/98, capo II);
    fondo  di rotazione per la gestione e recupero dei crediti di cui
all'art.  7, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 e integrato
dal decreto legislativo n. 170/1999;
    fondo  di  rotazione  per la concessione di finanziamento a tasso
agevolato  alle  societa' turistiche partecipate dall'INSUD (legge n.
64/1986,  art.  6,  comma 2, lettera g); decreto del Presidente della
Repubblica  n.  58/1987, art. 9; decreto legislativo n. 96/1993, art.
11);
    fondo rotativo per la progettualita' (legge n. 135/1977; legge n.
549/1995, art. 1, comma 54; legge n. 289/2002, art. 70);
    fondo   di  rotazione  per  il  finanziamento  dei  programmi  di
promozione imprenditoriale nelle aree depresse (legge n. 208/1998).