Art. 2. Le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione sono le seguenti: fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati ai Paesi in via di sviluppo e di crediti alle imprese italiane per la promozione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo (legge n. 227/1977, art. 26; legge n. 49/1987, art. 7); fondo di rotazione crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e monetaria in campo internazionale (legge n. 227/1977, art. 26; legge n. 49/1987, art. 6); fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi dall'Unione europea ed a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali (decreto-legge n. 251/1981 convertito in legge n. 394/1981 (art. 2); decreto legislativo n. 143/1998, art. 22, comma 5); fondo per le agevolazioni dei crediti all'esportazione e investimenti all'estero (legge n. 295/73; legge n. 227/1977; decreto legislativo n. 143/98, capo II); fondo di rotazione per la gestione e recupero dei crediti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 e integrato dal decreto legislativo n. 170/1999; fondo di rotazione per la concessione di finanziamento a tasso agevolato alle societa' turistiche partecipate dall'INSUD (legge n. 64/1986, art. 6, comma 2, lettera g); decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1987, art. 9; decreto legislativo n. 96/1993, art. 11); fondo rotativo per la progettualita' (legge n. 135/1977; legge n. 549/1995, art. 1, comma 54; legge n. 289/2002, art. 70); fondo di rotazione per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse (legge n. 208/1998).