Art. 3. I seguenti fondi devono essere considerati rotativi, essendo sorretti da speciali disposizioni che ne determinano in ambito ordinamentale e/o istituzionale, l'ordinarieta' della gestione: fondo per la riscossione di cui al decreto legislativo n. 241/1997 gestore Agenzia delle entrate tramite l'apposita Struttura di gestione; contabilita' speciali concernenti «fondi di bilancio» e «fondi di proprieta' dell'I.N.P.S. di cui al decreto legislativo n. 241/1997 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 189/1998, art. 2, comma 1, lettera a), gestore Agenzia delle entrate tramite l'apposita Struttura di gestione; fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (legge n. 432/1993), gestore Banca d'Italia; fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (legge n. 183/1987, art. 5), gestore Ministero dell'economia e delle finanze, R.G.S., IGRUE; gli specifici interventi previsti dall'art. 7 della legge n. 84/2001, mantengono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'Unione europea e/o dalle regioni. Roma, 25 novembre 2003 p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 13, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 346