Art. 3.
  I  seguenti  fondi  devono  essere  considerati  rotativi,  essendo
sorretti  da  speciali  disposizioni  che  ne  determinano  in ambito
ordinamentale e/o istituzionale, l'ordinarieta' della gestione:
    fondo  per  la  riscossione  di  cui  al  decreto  legislativo n.
241/1997  gestore  Agenzia delle entrate tramite l'apposita Struttura
di gestione;
    contabilita' speciali concernenti «fondi di bilancio» e «fondi di
proprieta' dell'I.N.P.S. di cui al decreto legislativo n. 241/1997 ed
al decreto del Presidente della Repubblica n. 189/1998, art. 2, comma
1,  lettera a),  gestore  Agenzia  delle  entrate  tramite l'apposita
Struttura di gestione;
    fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (legge n. 432/1993),
gestore Banca d'Italia;
    fondo  di  rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie
(legge  n. 183/1987, art. 5), gestore Ministero dell'economia e delle
finanze, R.G.S., IGRUE;
    gli  specifici  interventi  previsti  dall'art.  7 della legge n.
84/2001,   mantengono   le   caratteristiche  proprie  dei  fondi  di
rotazione,  limitatamente  alle agevolazioni cofinanziate dall'Unione
europea e/o dalle regioni.
      Roma, 25 novembre 2003
                                              p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 346