Art. 3.
  Nell'ambito   del  fondo  speciale  per  l'innovazione  tecnologica
(F.I.T.),   permangono   le  caratteristiche  proprie  dei  fondi  di
rotazione per i seguenti interventi:
    interventi  per  i  settori  dell'economia di rilevanza nazionale
(legge n. 46/1982, art. 4), limitatamente alla quota di finanziamento
che prevede i rientri;
    gli specifici interventi per le aree depresse (legge n. 488/1992,
legge  n.  64/1986  e  programmazione  negoziata), limitatamente alle
agevolazioni cofinanziate dall'Unione europea e/o dalle regioni.
      Roma, 25 novembre 2003
                                              p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ministeri  istituzionali, registro n. 13 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 347