Art. 3. Nell'ambito del fondo speciale per l'innovazione tecnologica (F.I.T.), permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione per i seguenti interventi: interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (legge n. 46/1982, art. 4), limitatamente alla quota di finanziamento che prevede i rientri; gli specifici interventi per le aree depresse (legge n. 488/1992, legge n. 64/1986 e programmazione negoziata), limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'Unione europea e/o dalle regioni. Roma, 25 novembre 2003 p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 13 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 347