IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Vista la raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002; Visto l'art. 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna»; Considerato che il predetto art. 85 individua quale strumento idoneo a tutelare l'originalita' del patrimonio storico-culturale dei territori montani, i riconoscimenti comunitari dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, autorizzandoli a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna»; Considerato altresi' che l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo, in attuazione di quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e responsabile della vigilanza su detta attivita' di controllo; Ritenuto di dover individuare le modalita' di iscrizione delle produzioni agroalimentari originate nei comuni montani individuate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 del richiamato art. 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Decreta: Art. 1. I prodotti registrati in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti nel rispetto del corrispondente disciplinare di produzione, approvato con il rispettivo regolamento di registrazione comunitaria, possono essere iscritti all'albo dei prodotti di montagna, istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).