Art. 2.
  1.  I  prodotti  di  cui  all'art. 1 possono utilizzare la menzione
aggiuntiva   «prodotto  della  montagna»  limitatamente  all'area  di
produzione   e/o  trasformazione  classificata  geograficamente  come
territorio montano.
  2. Le equiparazioni consentite dalla vigente normativa comunitaria,
nazionale  e  regionale,  in  assenza del requisito indicato al comma
precedente,  non sono utilizzabili ai fini dell'iscrizione all'albo e
del conseguente uso della menzione aggiuntiva.