Art. 2. 1. I prodotti di cui all'art. 1 possono utilizzare la menzione aggiuntiva «prodotto della montagna» limitatamente all'area di produzione e/o trasformazione classificata geograficamente come territorio montano. 2. Le equiparazioni consentite dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in assenza del requisito indicato al comma precedente, non sono utilizzabili ai fini dell'iscrizione all'albo e del conseguente uso della menzione aggiuntiva.