Art. 3. 1. Sono legittimati a presentare istanza di iscrizione all'albo dei prodotti della montagna di cui all'art. 85, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i Consorzi incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - o in loro assenza dalla comunita' montana territorialmente competente. 2. Sono altresi' legittimati a presentare l'istanza di cui al comma 1 i soggetti, singoli o associati, inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni individuate all'art. 1 che dimostrano il possesso del requisito riportato al primo comma dell'art. 2 del presente decreto. 3. L'istanza di cui al comma 2 e' inviata al soggetto indicato al comma 1 che ha l'onere di trasmetterla al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alla regione competente per territorio, corredata di motivato parere, entro trenta giorni dalla data di ricezione.