Art. 3.
  1. Sono legittimati a presentare istanza di iscrizione all'albo dei
prodotti  della  montagna  di  cui  all'art.  85, comma 1 della legge
27 dicembre  2002,  n. 289, i Consorzi incaricati dal Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  ai  sensi dell'art. 14 della legge
21 dicembre  1999,  n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi   derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee  - legge comunitaria 1999 - o in loro assenza dalla comunita'
montana territorialmente competente.
  2. Sono altresi' legittimati a presentare l'istanza di cui al comma
1  i soggetti, singoli o associati, inseriti nel sistema di controllo
delle denominazioni individuate all'art. 1 che dimostrano il possesso
del  requisito  riportato  al  primo  comma  dell'art. 2 del presente
decreto.
  3.  L'istanza  di cui al comma 2 e' inviata al soggetto indicato al
comma  1  che ha l'onere di trasmetterla al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  ed  alla  regione  competente per territorio,
corredata  di  motivato  parere,  entro  trenta  giorni dalla data di
ricezione.