Art. 4. 1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, presentano, contestualmente all'istanza di iscrizione all'albo dei prodotti della montagna, domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, in conformita' delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 2081/92. 2. I soggetti di cui al comma precedente presentano, ai sensi del regolamento (CE) n. 535/1997, domanda di protezione transitoria a livello nazionale delle modifiche richieste ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Il provvedimento di protezione di cui al comma precedente e' propedeutico al rilascio dell'autorizzazione prevista all'art. 85, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.