Art. 4.
  1.   I   soggetti   di   cui   all'art.  3,  comma  1,  presentano,
contestualmente all'istanza di iscrizione all'albo dei prodotti della
montagna,  domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione  della  corrispondente denominazione di origine protetta o
indicazione  geografica  protetta,  in conformita' delle disposizioni
contenute nel regolamento (CEE) n. 2081/92.
  2.  I  soggetti di cui al comma precedente presentano, ai sensi del
regolamento  (CE)  n.  535/1997,  domanda di protezione transitoria a
livello  nazionale  delle modifiche richieste ai fini dell'iscrizione
di cui al comma 1 del presente articolo.
  3.  Il  provvedimento  di  protezione di cui al comma precedente e'
propedeutico  al  rilascio  dell'autorizzazione prevista all'art. 85,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.