Art. 5.
  1.  Le  istanze,  redatte  in  carta  libera  e  firmate dal legale
rappresentante  dei  Consorzi  di  tutela di cui all'art. 3, comma 1,
sentite  le  Comunita'  montane  interessate o, in assenza dei primi,
delle Comunita' stesse e adeguatamente documentate, sono inoltrate al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Dipartimento della
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  dei  servizi  - Direzione
generale  per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore - Ufficio Q.T.C. III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
e, per conoscenza, alla regione competente per territorio.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 dicembre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno