Art. 5. 1. Le istanze, redatte in carta libera e firmate dal legale rappresentante dei Consorzi di tutela di cui all'art. 3, comma 1, sentite le Comunita' montane interessate o, in assenza dei primi, delle Comunita' stesse e adeguatamente documentate, sono inoltrate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio Q.T.C. III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, e, per conoscenza, alla regione competente per territorio. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2003 Il Ministro: Alemanno