Art. 10.
                            Etichettatura
  1. Il farmacista deve preparare l'etichetta indicandovi:
    a) il numero progressivo della preparazione (quello apposto sulla
ricetta);
    b) il  nome del medico (non obbligatorio nel caso di preparazione
officinale);
    c) il nome del paziente se previsto (non obbligatorio nel caso di
preparazione officinale);
    d) la data di preparazione;
    e) la composizione quali-quantitativa della preparazione;
    f) la data limite di utilizzazione;
    g) il prezzo praticato;
    h) le avvertenze d'uso;
    i) le precauzioni.
  2. Nell'ipotesi di mancanza di spazio sull'etichetta, il farmacista
puo'  apporre le «avvertenze d'uso» e le «precauzioni» su una seconda
etichetta oppure allegarle alla preparazione su un foglio a parte.