Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) preparato  magistrale  o  formula  magistrale:  il  medicinale
preparato in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad
un  determinato paziente; sono tecnicamente assimilabili ai preparati
magistrali  anche  tutte  le  miscelazioni, diluizioni, ripartizioni,
ecc.,  eseguite  per  il  singolo  paziente su indicazione medica; la
prescrizione  medica deve tenere conto di quanto previsto dall'art. 5
del  decreto-legge  17 febbraio  1998, n. 23, convertito in legge con
modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 8 aprile 1998, n. 94;
    b) preparato  officinale  o  formula  officinale:  il  medicinale
preparato  in  farmacia  in  base  alle indicazioni di una Farmacopea
dell'U.E.  e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che
si servono in tale farmacia;
    c) scala   ridotta:   numero   di   «preparati»   eseguibili  dal
farmacista;   la   consistenza   numerica,   compatibilmente  con  la
stabilita'  del  preparato  stesso, e' quella ottenibile da una massa
non piu' grande di 3000 grammi di formulato; per i preparati soggetti
a presentazione di ricetta medica la consistenza numerica deve essere
documentata  sulla  base  delle  ricette  mediche (copie o originali)
presentate   dai  pazienti;  il  farmacista  puo'  procedere  ad  una
successiva  preparazione  di una formula officinale purche' la scorta
non  superi  comunque  la  consistenza  numerica prevista dalla scala
ridotta.