Art. 9.
     Adempimenti successivi all'allestimento della preparazione
  1.  Il  farmacista  in  farmacia  deve  riportare sulla copia della
ricetta,  se  ripetibile, o sull'originale, se non ripetibile, quanto
segue:
    a) il numero progressivo della preparazione;
    b) la data di preparazione;
    c) la data limite di utilizzazione;
    d) gli  eventuali  eccipienti aggiunti per la corretta esecuzione
della preparazione;
    e) il prezzo praticato;
    f) le avvertenze d'uso e le eventuali precauzioni.
  2.  Il  farmacista  ha  facolta',  in  alternativa  all'obbligo  di
indicare  i  predetti elementi, di apporre sulla copia della ricetta,
se  ripetibile,  o  sull'originale,  se  non  ripetibile,  una  copia
dell'etichetta.
  3.  Per  quanto  riguarda le preparazioni officinali, il farmacista
deve   utilizzare  e  compilare  in  ogni  sua  parte  il  foglio  di
lavorazione di cui all'allegato 1.
  4.  Il  farmacista  preparatore deve apporre la propria firma sulla
ricetta o sul foglio di lavorazione.