(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
              AGGIORNAMENTO 2004 DELLE LINEE GUIDA 2003
    Le  Linee  Guida  2003 vengono confermate per l'anno 2004, con le
modifiche e gli aggiornamenti contenuti nel presente documento.
    In  ragione  degli  esiti  dei  numerosi  incontri  con  gli enti
autorizzati   sia   in   plenaria,   sia  in  riunioni  convocate  su
problematiche   inerenti  specifici  Paesi  di  origine,  nonche'  di
frequenti  segnalazioni  provenienti  da  coppie  aventi in corso una
procedura di adozione ed ancora di osservazioni formulate dai giudici
minorili,  la  Commissione  ritiene di integrare le proprie direttive
2003.
    1.  Gli  enti autorizzati hanno il compito primario di informare,
preparare   ed   accompagnare  nel  percorso  procedurale  le  coppie
dichiarate  idonee  dal  tribunale  per  i  minorenni  ad adottare un
bambino  straniero.  La  Commissione  auspica  che, nell'ottica di un
sempre  maggiore  sviluppo  del  lavoro  in  partenariato,  i servizi
sociali  invitino  gli enti autorizzati a partecipare ai propri corsi
di  informazione  e  formazione  erogati  alle  coppie  ai  fini  del
rilascio,  da  parte  del  tribunale  per  i  minorenni,  del decreto
d'idoneita'.  Lo  scopo  e'  di  evitare  la possibilita' di messaggi
difformi  e conseguentemente confusivi e disorientanti per le coppie.
Pertanto  si  auspica  che  in  tal  senso  si esprimano i protocolli
d'intesa regionali.
    La  Commissione raccomanda agli enti che il tempo dell'attesa sia
reso  il  meno possibile isolato e vuoto per le coppie, e che diventi
sempre  piu'  tempo  di  socializzazione  e  di  confronto,  pieno di
contenuti  maturativi,  utili  ad acquisire maggiore consapevolezza e
responsabilita'  del  futuro  ruolo  genitoriale.  A tal proposito si
sollecitano  gli  enti  a  predisporre  programmi formativi idonei ad
ottimizzare  il  tempo  dell'attesa  cosi' da elaborare uno schema di
buone prassi da condividere.
    2.  Cio'  che  fa  la  differenza  tra la preparazione svolta dai
servizi  del  territorio  e quella svolta dagli enti e' la conoscenza
approfondita  da  parte di questi ultimi del Paese di origine e della
storia  del bambino. A questo proposito e' di fondamentale importanza
sottolineare che l'ente, all'atto della proposta di abbinamento, deve
comunicare agli aspiranti genitori le cause dell'abbandono, abitudini
in  istituto  o  nella  eventuale  famiglia  affidataria, le malattie
sofferte  o  i  traumi subiti. Si lamenta da parte delle coppie molto
diffusamente,  infatti,  l'assenza  di  notizie sullo stato di salute
fisico  e  psicologico  dei  bambini  e  sul loro vissuto. Il bisogno
informativo  e'  essenziale, e deve essere soddisfatto sia per quanto
riguarda  gli  aspetti  sanitari  sia per quanto attiene agli aspetti
psicologici,  entrambi  parte  integrante  della vita del bambino, in
particolare se grandicello. La Commissione s'impegna a segnalare alle
competenti   Autorita'   straniere   la   necessita'   di  mettere  a
disposizione  dell'ente  tutte le notizie necessarie per favorire una
corretta informazione.
    3.  Si  ricorda,  inoltre, quanto sia assolutamente necessaria la
preparazione  dell'adottando,  specie se preadolescente, all'incontro
con  la  famiglia  adottiva  ed  il  sostegno  agli  incontri, che si
auspicano  frequenti  e ripetuti nel tempo di permanenza della coppia
nel  Paese  straniero.Tale  permanenza non deve essere inferiore a 10
giorni  per  i bambini sotto i 5 anni e di 20 giorni per i bambini di
eta'  superiore.  La  recente  ricerca promossa dalla Commissione sui
«nodi  problematici dell'adozione» rivela chiaramente come il periodo
della  preadolescenza  e  quello  dell'adolescenza  rappresentano uno
«stato  evolutivo»  importante e problematico per un ragazzo adottato
oltre   i  10  anni,  soprattutto  in  considerazione  del  mutamento
repentino dei riferimenti affettivi cui sara' esposto cambiando Paese
e  stile  di  vita.  Si  auspica, pertanto, che l'ente autorizzato si
assicuri  presso  le  competenti  autorita'  e  presso  l'istituto di
accoglienza   che   il   bambino   proposto  in  adozione  sia  stato
adeguatamente  preparato ai nuovi genitori e, che questi ultimi siano
sufficientemente  sensibilizzati ad accoglierne la storia personale e
familiare  per  ricucirla  con  il  futuro  che  andranno  insieme  a
costruire.
    4. Gli enti autorizzati sono operativi su 59 Paesi; essi appaiono
tuttavia  concentrati  su aree specifiche, quali l'Europa dell'Est ed
il  Sud America. E', pertanto, auspicio della Commissione che sia gli
enti  gia' autorizzati che intendono estendere la loro attivita', sia
soprattutto  eventuali nuove associazioni che presentano per la prima
volta  istanza  di autorizzazione indirizzino la loro attivita' verso
Paesi  asiatici  ed  africani,  dove  milioni  di  bambini  vivono in
condizioni  di  abbandono,  in  attesa di una famiglia. Si ribadisce,
infatti,  come gia' affermato nelle Linee Guida 2003, che autorizzare
nuove  associazioni su Paesi gia' congruamente coperti non aiuta piu'
bambini  ad  essere  adottati da famiglie italiane, perche' il numero
dei  bambini  che  il  paese  di  origine  destina  ai  vari Paesi di
accoglienza  non  dipende  dal  numero  degli  enti  da questi ultimi
autorizzati,  ma  e' dettato da equilibri politici volti a bilanciare
il  numero  delle  adozioni  tra i vari Paesi, laddove non sussistano
particolari    rapporti   di   amicizia   che   spiegano   situazioni
privilegiate.   Ne   consegue   che  l'aumento  del  numero  di  enti
autorizzati  su  paesi  adeguatamente coperti produrrebbe soltanto la
lievitazione  dei  costi dell'adozione, dovendosi lo stesso numero di
bambini redistribuire su un maggiore numero di enti, ognuno dei quali
su  quel  Paese  e'  «comunque» costretto ad affrontare i costi fissi
relativi  all'organizzazione  ed  al  mantenimento  della  sede e dei
supporti locali.
    5. Le istanze di estensione ad operare in altro Paese avanzate da
ente  gia'  autorizzato  vanno presentate entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale.
    Le  domande  di  autorizzazione  presentate da nuove associazioni
vanno  inoltrate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
documento nella Gazzetta Ufficiale. Il termine differenziato s'impone
a  causa  dell'esame  piu'  approfondito  e  articolato  che le nuove
autorizzazioni  richiedono  rispetto  alle  domande  di estensione da
parte  di  enti  gia' autorizzati, volendo la Commissione definire le
istruttorie inerenti a tutte le richieste avanzate in tempo utile per
la pubblicazione dell'albo.
    Come gia' precisato nel punto 4, la Commissione auspica vivamente
che  eventuali  nuove  istanze di autorizzazione siano esclusivamente
rivolte   ad  operare  in  paesi  non  coperti  da  enti,  e  che  si
indirizzino, in particolare, verso Paesi dell'Africa e dell'Asia.
    Si  raccomanda  alle  associazioni ed agli enti di riferire nello
studio-Paese  in  particolare  circa  l'organizzazione dell'autorita'
competente  in materia di adozione internazionale, circa le modalita'
di  abbinamento  del  bambino  alla  coppia,  sulla  preparazione del
bambino all'adozione.
    6.  La  Commissione  ha  avuto molti problemi nei rapporti con le
competenti  Autorita'  dei  Paesi  di  origine  a  causa  del mancato
rispetto   da   parte   dei   genitori   adottivi  dell'impegno  alla
trasmissione delle relazioni postadozione. E' noto che la Bielorussia
ha   sospeso   le   procedure   di  adozione  con  l'Italia  a  causa
dell'inadempimento di tale impegno, e che tale sospensione dura ormai
da un anno; pertanto il comportamento omissivo di taluni adottanti ha
penalizzato  centinaia  di coppie che intendevano indirizzare la loro
disponibilita' verso questo Paese.
    Alla luce degli avvenimenti verificatisi nel 2003, la Commissione
invita  gli  enti a richiedere alle coppie, all'atto del conferimento
del  mandato, di sottoscrivere un'apposita dichiarazione, indirizzata
alla    Commissione,   con   la   quale   si   impegnano,   al   fine
dell'espletamento  delle relazioni postadozione, per l'intero arco di
tempo  previsto  dal  Paese  di  origine  del loro figlio adottivo, a
rendersi  disponibili  a dare informazioni all'ente che ha seguito la
procedura  adottiva  circa il suo sviluppo psico-fisico e la sua vita
di   relazione   familiare,   scolastica   e   sociale,   e  prendono
contemporaneamente  atto  che, in caso di non osservanza dell'impegno
assunto,  saranno  dalla  Commissione  stessa  segnalati  all'ufficio
giudiziario   minorile   territorialmente  competente  per  eventuali
provvedimenti  limitativi  della  potesta',  potendosi  nella mancata
trasmissione    delle    notizie    richieste    ravvisare   condotta
pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano, ma fino
alla   maggiore  eta'  anche  del  paese  di  origine.  La  relazione
postadozione   seguira'  ad  uno  o  piu'  incontri  con  l'ente  che
verifichera'  l'effettivo  buon  inserimento  del  bambino e, in caso
contrario,  segnalera'  la  situazione  al  servizio territoriale per
quanto di competenza.
    7.   I  decreti  di  idoneita'  molto  frequentemente  contengono
indicazioni  per il migliore incontro, ed altrettanto frequentemente,
nonostante  il  limite  di  eta'  tra adottanti e adottando sia stato
stabilito  dal  legislatore, queste indicazioni riguardano l'eta' del
minore,  ed  anche  il  numero  degli stessi, il loro stato di salute
fisico  e psicologico. Tali indicazioni, per espressa disposizione di
legge,   devono   essere   rispettate,  pena  il  mancato  ordine  di
trascrizione,   da   parte   del   tribunale  per  i  minorenni,  del
provvedimento  di  adozione  nei  registri  dello  Stato civile. Ove,
pero',  nel  percorso  di  preparazione presso l'ente autorizzato, la
coppia  abbia  maturato,  grazie  agli  stimoli ricevuti nei ripetuti
incontri,   la   consapevolezza   di  problematiche  fino  ad  allora
sconosciute,  alla  quale e' conseguita una piu' ampia disponibilita'
nella  realizzazione  del  progetto adottivo, l'ente autorizzato deve
sollecitare la coppia a presentare presso il competente tribunale per
i  minorenni,  entro  e  non  oltre  un  mese  dalla  fine del corso,
un'istanza per la modifica delle indicazioni contenute nel decreto di
idoneita'.  La  domanda sara' corredata da adeguata documentazione da
parte  dell'ente  stesso.  E' infatti inaccettabile la prassi di fare
richiesta   di   estensione,  in  via  urgente,  soltanto  a  seguito
dell'abbinamento  effettuato dall'autorita' straniera, non rispettoso
delle indicazioni contenute nel provvedimento giudiziario.
    8.  Si ritiene necessario che l'ente comunichi al tribunale per i
minorenni  presso  il  quale  o  presso  i quali la coppia abbia dato
disponibilita'  per  l'adozione  nazionale, l'avvenuto abbinamento in
sede  internazionale.  Cio'  affinche'  il  tribunale per i minorenni
interessato  possa  fare  le  sue valutazioni avendo piena conoscenza
delle tappe procedurali svoltesi in sede internazionale.
    La  coppia,  pertanto, all'atto del conferimento del mandato deve
comunicare   all'ente   in  quali  uffici  giudiziari  ha  presentato
dichiarazione  di disponibilita' per un bambino dichiarato adottabile
sul  territorio nazionale. Cio' al fine di evitare che coppie gia' in
rapporto con un bambino straniero per averne accettato la proposta di
adozione  siano  successivamente  individuate  dal  tribunale  per  i
minorenni  come  idonee  all'affidamento  preadottivo  di  un  minore
adottabile e preferiscano l'adozione nazionale.
    9.  Per  quanto attiene i problemi applicativi delle disposizioni
inerenti  la  deducibilita'  fiscale  delle  spese  per  adozione, si
confermano  le  indicazioni  fornite  il  24 giugno  2003 con nota n.
15410/SG/2003   e  si  evidenzia  la  necessita'  di  attenersi  alle
disposizioni  periodicamente  emanate  dal  Ministero delle finanze -
Dipartimento  delle  entrale.  La  Commissione ha gia' sensibilizzato
tale  Dipartimento  sull'opportunita'  di precisazioni riguardanti la
deducibilita'  delle  «spese  di  soggiorno»  nell'ambito delle nuove
disposizioni  che  saranno  emanate  per la dichiarazione dei redditi
dell'anno 2004.
    10.  La Commissione s'impegna nei confronti degli enti non ancora
accreditati   nei   Paesi  per  i  quali  sono  stati  autorizzati  a
sollecitare l'espletamento della relativa procedura di accreditamento
presso  le competenti autorita' straniere, e a rapportarsi con queste
ultime  al  fine  di  conoscere  i  motivi del ritardo e di rimuovere
eventuali ostacoli all'accreditamento medesimo. Si ricorda pero' che,
ove  l'indagine  dia  esito  negativo,  nel  senso  di manifestazione
contraria  all'accreditamento da parte dell'autorita' straniera, e in
assenza  di attivita' di cooperazione significativa, l'autorizzazione
per quel Paese verra' revocata.
    11.  L'anno  2004  vedra'  svolgersi  in  maniera  sistematica  e
pianificata  l'attivita'  di vigilanza, svoltasi finora sulla base di
segnalazioni puntuali. Il programma prevede il controllo ispettivo al
100/100  entro  il  31 dicembre  2004.  La vigilanza sara' effettuata
anche all'estero.
    Gli  enti  autorizzati  sono  invitati  a  prestare  la  doverosa
collaborazione  in  occasione  della  visita ispettiva, predisponendo
tutta  la documentazione da esibire in visione e compiendo ogni altra
attivita'  volta  a  facilitare  ed  abbreviare  l'espletamento della
verifica.
    Per  quanto  attiene  ai  progetti di sussidiarieta' nei Paesi di
origine,  si  invitano  gli enti a far pervenire entro e non oltre il
31 marzo  2004  relazione  dettagliata  su ogni progetto per il quale
all'atto  dell'autorizzazione  ad  operare  nel  Paese  straniero  ha
dichiarato  il suo impegno, secondo lo schema che sara' inviato dalla
Commissione  contestualmente  alla pubblicazione delle presenti Linee
Guida nella Gazzetta Ufficiale.
    12.  La Commissione, come e' noto ha promosso, nell'anno 2003, un
Accordo  Quadro  per  il  sostegno  a  distanza, alla cui firma hanno
partecipato  inizialmente  soltanto alcuni enti, quelli che alla data
del 25 luglio 2003 avevano fatto pervenire idonee proposte e piani di
intervento.
    L'Accordo  Quadro  e'  aperto  all'adesione  di  tutti  gli  enti
autorizzati  che  faranno  pervenire  dei  progetti corrispondenti ai
requisiti  ed  ai  contenuti  individuati  nell'Accordo  stesso. Essi
saranno,  solo  parzialmente finanziati dalla Commissione, nei limiti
delle  disponibilita'  di bilancio, ma sostenuti e sponsorizzati, per
agevolarne il finanziamento da parte di organismi pubblici e privati,
da famiglie e da persone singole.
                                               La presidente: Cavallo