Art. 2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alle aree perimetrate nell'allegato cartografico B del P.S.T. - tavola 33, codice 19.4, tavola 35, codice 19.7 e tavola 36, codice 19.8 si applicano le disposizioni del P.S.T. contenute nella relativa normativa di attuazione.