Art. 2.
  Dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   alle   aree   perimetrate
nell'allegato  cartografico  B  del  P.S.T. - tavola 33, codice 19.4,
tavola  35,  codice  19.7  e  tavola  36, codice 19.8 si applicano le
disposizioni   del  P.S.T.  contenute  nella  relativa  normativa  di
attuazione.