IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini  «Friuli  Isonzo» o «Isonzo del Friuli», ed e'
stato  approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive
modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio per la tutela del vini
«Friuli  Isonzo» o «Isonzo del Friuli» in data 20 ottobre 1999 intesa
ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del
Friuli»,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 ottobre 1974 e successive modifiche;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi in Cormons (Gorizia) il 9 maggio 2001, con
la  partecipazione  di  rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo del Friuli», pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  113  della  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 124 del 29 maggio 2002;
  Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa
proposta  del  disciplinare  di  produzione,  inviate  dalla  Cantina
produttori  di Cormons e dalla Unione regionale della cooperazione di
Udine;
  Esaminata  la  successiva  istanza  presentata dal Consorzio per la
tutela  dei  vini  «Isonzo  del  Friuli»  o  «Friuli  Isonzo» in data
18 marzo  2003,  intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di
produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Friuli
Isonzo»  o  «Isonzo del Friuli», approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1974 e successive modifiche, e contenente
la richiesta di eliminazione delle sottozone «Gesimis» e «Giaris»;
  Visti  il  parere  favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia sulla sopra citata istanza;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata  dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»,
formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 205 del 4 settembre 2003, sostituente il parere
pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 124 del 29 maggio 2002;
  Viste  le  successive  istanze  presentate dal Consorzio tutela dei
vini  «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», dalla Cantina produttori
di  Cormons  (Gorizia) e dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
intese  ad ottenere, oltre ad alcune correzioni di carattere formale,
l'eliminazione  di alcune imperfezioni nel disciplinare di produzione
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205 del 4
settembre 2003;
  Visto  il parere della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulle
sopra citate istanze;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche   tipiche   dei   vini   sulle   predette   istanze  che,
relativamente  alla  tipologia  «rosato»,  ha  ritenuto che la stessa
debba essere prodotta dalla vinificazione in «rosato» delle uve rosse
o da un coacervo di uve rosse e bianche;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,   ulteriori   istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli
interessati  avverso  il  parere  e la proposta di disciplinare sopra
citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  ottobre 1974, e
successive  modifiche,  e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente  decreto  le  cui misure entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia 2004.