IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» in data 20 ottobre 1999 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 e successive modifiche; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Cormons (Gorizia) il 9 maggio 2001, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2002; Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dalla Cantina produttori di Cormons e dalla Unione regionale della cooperazione di Udine; Esaminata la successiva istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» in data 18 marzo 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 e successive modifiche, e contenente la richiesta di eliminazione delle sottozone «Gesimis» e «Giaris»; Visti il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla sopra citata istanza; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», formulati dal Comitato stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205 del 4 settembre 2003, sostituente il parere pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2002; Viste le successive istanze presentate dal Consorzio tutela dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», dalla Cantina produttori di Cormons (Gorizia) e dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intese ad ottenere, oltre ad alcune correzioni di carattere formale, l'eliminazione di alcune imperfezioni nel disciplinare di produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 205 del 4 settembre 2003; Visto il parere della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulle sopra citate istanze; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze che, relativamente alla tipologia «rosato», ha ritenuto che la stessa debba essere prodotta dalla vinificazione in «rosato» delle uve rosse o da un coacervo di uve rosse e bianche; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.